al signor la sanzione della radiazione, con conseguente accertamento della perdita di efficacia, ex art. 51, comma 3, RG, del provvedimento già emesso in sede cautelare nei suoi confronti in data 22 dicembre 2014, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al predetto incolpato, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare
ai sensi di cui all'articolo 13 del nuovo Regolamento di Giustizia.
Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 6 luglio 2016.