AS BIELLESE 1902 DI TESCARI: DURA SENTENZA DELLA FIGC PER IL CASO RIMBORSI

AS BIELLESE 1902 DI TESCARI: DURA SENTENZA DELLA FIGC PER IL CASO RIMBORSI
Pubblicato:
Aggiornato:

La FIGC ha emesso un duro verdetto nei confronti dell'As Biellese 1902, oggi inattiva, ma gestita all'epoca da Older Tescari. L'allora presidente è stato squalificato per 5 anni e condannato ad un'ammenda di 50mila euro. Con lui squalificati dirigenti e molti giocatori per aver preso compensi in nero. L'As Biellese 1902 è virtualmente morta per effetto della sanzione di 20 punti di penalità qualora s'iscrivesse ad un campionato FIGC, ma soprattutto per l'ammenda di un milione di euro da pagare per l'illecito commesso. Tutti i particolari della sentenza emessa oggi.

La FIGC ha emesso un duro verdetto nei confronti dell'As Biellese 1902, oggi inattiva, ma gestita all'epoca da Older Tescari. L'allora presidente è stato squalificato per 5 anni e condannato ad un'ammenda di 50mila euro. Con lui squalificati dirigenti e molti giocatori per aver preso compensi in nero. L'As Biellese 1902 è virtualmente morta per effetto della sanzione di 20 punti di penalità qualora s'iscrivesse ad un campionato FIGC, ma soprattutto per l'ammenda di un milione di euro da pagare per l'illecito commesso.

Eccola:

 

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall’Avv. Sergio Artico, Presidente;
dall’Avv. Federico Vecchio, dall’Avv. Marco Santaroni dall’Avv. Sergio Quirino Valente,
dall’ Avv. Domenico Apicella, Componenti; con l’assistenza del Dott. Paolo Fabricatore,
Rappresentante AIA; del Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei
Signori Paola Anzellotti, Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 29 Novembre 2012 e ha
assunto le seguenti decisioni:
“”
(27) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: OLDER
TESCARI + altri • (nota n. 267/627pf09-10 - 26pf10-11/AM/ma).
La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti di deferimento, letti gli atti; ascoltati,
nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso
chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per Older Tescari: inibizione per anni 5 (cinque) e preclusione alla permanenza in
qualsiasi rango o categoria della FIGC, oltre all’ammenda di € 50.000,00 (€
cinquantamila/00).
- per Andrea Ramella, Cristina Ramella, Orazio Buda e Cosimo Napolitano: inibizione per
anni 3 (tre);
per i calciatori, la Procura federale ha provveduto ad una differenzazione per fasce relative
alle violazioni economiche commesse, pertanto:
- fino a 10.000,00 (€ diecimila/00), squalifica di mesi 1 (uno) e ammenda di € 2.000,00 (€
duemila/00);
- oltre 10.000,00 (€ diecimila/00), squalifica di mesi 2 (due) e ammenda di € 5.000,00 (€
cinquemila/00);
- per la AS Biellese 1902, penalizzazione di punti 20 (venti) in classifica, da scontarsi
all’atto di iscrizione in un campionato FIGC, oltre all’ammenda di € 1.000.000,00 (€
unmilione/00).
Osserva
Il Deferimento
Il Procuratore federale Vicario ha deferito, dinanzi a questa Commissione:
• il Sig. Older TESCARI, all’epoca dei fatti legale rappresentante della AS Biellese 1902
(d’ora in avanti, anche detta “Biellese” ovvero la “Società”);
• il Sig. Andrea RAMELLA, all’epoca dei fatti dirigente della Biellese;
• il Sig. Cosimo NAPOLITANO, all’epoca dei fatti dirigente della Biellese;
• il Sig. Orazio BUDA, all’epoca dei fatti Direttore Generale della Biellese;
• la Sig.ra Cristina RAMELLA, ex art. 1 comma 5 del CGS, all’epoca dei fatti collaboratrice
della Biellese;
• i calciatori: Koffi Teja Marcello, Antonioni Enrico, Bacci Cristiano, Barberis Alessandro,
Borneo Costantino, Bortolotto Roberto, Bottone Davide, Cammarosano Vittorio, Colurcio
Diego, Cresta Lorenzo, Fabris Marco, Foderaro Giovanni, Guglieri Ettore, Lonzi Simone,
Malatesta Simone, Massaro Mario, Merlin Alessandro, Monetta Mirko, Mordenti Luca,
Morga Francesco, Rocca Pasquale, Scarnato Marco, Scaturro Giuseppe, Tacconelli
Andrea, Turi Stefano, Villa Jonathan, Acquadro Mattia, Alezia Raffaele, Bottone Costanzo,
Brollo Manuel, Chiarlone Cristiano, Cicutti Alessandro, Cusano Fabio, D’Imporzano
Andrea, Lazzaro Nunzio, Lorenzetti Andrea, Lorenzini Edoardo, Lunardon Manuel,
Minincleri Simone, Nebbia Christian, Nicolosi Riccardo, Pedrina Matteo, Perini Marco,
Ravetto Matteo, Riccardi Vincenzo, Santoro Davide, Saviozzi Marco, Selvarolo Domenico,
Spinelli Gabriele, Torromino Giuseppe, Bigatti Federico, Bocca Lorenzo, Camilli
Francesco, Candolini Matteo, Coppo Gabriele, Ferrarese Mirko, Ferretti Andrea , Pasciuti
Lorenzo, Pierobon Marco , Picollo Davide, Scutti Paolo, Steni Ettore, all’epoca dei fatti
tesserati per la Biellese;
• la Biellese;
per avere:
a) i primi cinque, in concorso tra loro, costituito delle provviste di denaro, attraverso
ricevute di rimborsi spese non veridiche, per poter procedere al pagamento di compensi e
premi in nero - poi effettuati – in favore di propri calciatori e dirigenti, con ciò concorrendo
al dissesto economico finanziario della Biellese;
b) i calciatori, indicati al punto 6) che precede, tutti tesserati per la Società, per avere
pattuito e riscosso i suddetti compensi e premi in nero;
c) la Biellese a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per quanto ascritto ai propri
tesserati, dirigenti e calciatori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 2 del CGS.
La difesa dei deferiti
I deferiti Marcello Koffy Teya, Enrico Antonioni, Costantino Borneo, Roberto Bortolotto,
Davide Bottone, Vittorio Cammarosano, Lorenzo Cresta, Ettore Guglieri, Simone
Malatesta, Mario Massaro, Mirko Monetta, Francesco Morga, Andrea D’Imporzano,
Edoardo Lorenzini, Manuel Lunardon, Christian Nebbia, Matteo Pedrina, Matteo Ravetto,
Gabriele Spinelli, Francesco Camilli, Gabriele Coppo si sono costituiti nel procedimento
depositando proprie memorie, chiedendo, sotto diversi profili, il loro proscioglimento. Le
motivazioni addotte dalle difese dei deferiti possono essere riassunte nell’eccezione di
improcedibilità per violazione dei termini per la conclusioni delle indagini; di intervenuta
prescrizione dell’illecito disciplinare; di genericità ed infondatezza, nel merito, degli
addebiti.
Motivazione
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di improcedibilità e prescrizione
avanzate dalle difese dei calciatori deferiti.
L’eccezione di improcedibilità per violazione dei termini per la conclusioni delle indagini
non può essere accolta. Risulta, agli atti, che l’indagine che ha portato all’accertamento
dei fatti in contestazione (la n. 26pf/10 – 11) è stata avviata in data 4 agosto 2010 a
seguito di notizie apparse sul web in data 16 luglio 2010. Ora, ai sensi dell’art. 32, n.11)
CGS “Le indagini relative a fatti denunciati nel periodo: 1) 1 luglio – 31 dicembre devono
concludersi entro la fine della stagione sportiva in corso salvo proroghe eccezionali
concesse dalla sezione consultiva della Corte di Giustizia Federale.” L’indagine, quindi,
avrebbe dovuto concludersi entro il 30 giugno 2011, ma, a seguito della proroga concessa
dalla Corte di Giustizia Federale (CU n. 324/CGF del 30 giugno 2011) – che ha “ritenuto
che sussistono le necessarie condizioni” - si sono potuto legittimamente svolgere sino
alla data del 31 dicembre 2011.
Passando, ora, all’esame dell’eccezione di prescrizione, occorre, in primo luogo,
individuare l’esatta qualificazione dell’illecito che è stato contestato con il deferimento
proposto.
Ai sensi dell’art. 94 NOIF (sia nella attuale che nella previgente versione): “1. Sono vietati:
a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in
contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra
disposizione federale; b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a
qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od
eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa
approvato. 2. Per violazione ai divieti di cui al precedente comma, le società ed i loro legali
rappresentanti, anche se abbiano omesso la vigilanza necessaria ad impedire le violazioni
stesse nonché i tesserati, sono passibili delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia
Sportiva….”.
Ne consegue che l’addebito comune a tutti i deferiti, e cioè la corresponsione di compensi
o premi od indennità superiori a quelle previste nei rispettivi contratti, ricada nella suddetta
previsione normativa e, quindi, costituisca illecito disciplinare.
Ciò detto, stante che gli addebiti risalgono, nella ipotesi più favorevole ai deferiti, alla
stagione sportiva 2006/07, comunque il termine prescrizionale non è scaduto. Applicando,
difatti la previsione dell’art. 18 CGS nella previgente stesura (in quanto più favorevole ai
deferiti), il termine prescrizionale andrebbe fissato comunque al termine della sesta
stagione sportiva successiva “a quella in cui è stato posto in essere l’ultimo atto diretto a
commettere le infrazioni stesse.”, e, quindi, al 30 giugno 2013.
Nel merito, il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione agli atti conferma il
compimento dei fatti in contestazione. Si vedano, in proposito:
· il contenuto delle denuncie presentate dai sig.ri Monteleone (team manager della
Società) ed Alandi (responsabile del settore giovanile);
· le dichiarazione rese dai sig.ri Buda (direttore sportivo della Biellese), Andrea Ramella
(vice presidente della Società), Tescari (presidente della Biellese), Napolitano
(dirigente della Società) e Cristina Ramella (segretaria della Biellese);
· la documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Biella, da cui risulta
che la Biellese ha corrisposto “in nero” ai propri calciatori - attraverso l’utilizzazione di
somme di denaro per asseriti rimborsi spese per trasferte, anche all’estero, mai
effettuate da propri dirigenti – i seguenti importi:
o nel periodo d’imposta 1/7/2006 – 30/6/2007: € 570.568,98;
o nel periodo d’imposta 1/7/2007 – 30/6/2008: € 567.642,20;
o nel periodo d’imposta 1/7/2008 – 30/6/2009: € 445.453,00.
Per ciò che attiene la posizione dei calciatori che non hanno patteggiato la sanzione, tutti
tesserati per la Biellese, la loro responsabilità deriva dall’avere pattuito e riscosso, in
violazione dell’art. 94 NOIF, nelle stagioni sportive 2006/07, 2007/08 e 2008/09, compensi
e premi in nero, così come risulta dalla documentazione in atti (cfr. allegato 16 del
richiamato processo verbale di constatazione del 30 giugno 2010, rimesso alla Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Biella alle colonne Q, R, ed S e per gli importi
dettagliatamente ivi specificati per ogni singola stagione sportiva).
Questi, nello specifico, gli importi in nero pattuiti e riscossi da ogni singolo calciatore:
Koffi Teja Marcello (€ 59.983,80), Antonioni Enrico (€ 22.138,00), Bacci Cristiano (€
30.353,00), Barberis Alessandro (€ 1.484,00), Borneo Costantino (€ 52.525,00), Bottone
Davide (€ 15.799,00), Cammarosano Vittorio (€ 1.340,00), Colurcio Diego (€ 6.984,00),
Cresta Lorenzo (€ 24.315,00), Fabris Marco (€ 22.525,00), Guglieri Ettore (€ 9.322,00),
Malatesta Simone (€ 12.529,00), Massaro Mario (€ 44.315,00), Monetta Mirko (€
19.832,00), Morga Francesco (€ 15.957,00), Rocca Pasquale (€ 6.984,00), Villa Jonathan
(€ 15.580,00), Alezia Raffaele (€ 5.932,00), Bottone Costanzo (€ 10.900,00), Brollo
Manuel (€ 43.740,00), Chiarlone Christiano (€ 3.500,00), D’Imporzano Andrea (€
1.800,00), Lorenzetti Andrea (€ 2.400,00), Lorenzini Edoardo (€ 5.460,00), Lunardon
Manuel (€ 38.080,00), Nebbia Christian (€ 5.040,00), Pedrina Matteo (€ 8.356,00), Ravetto
Matteo (€ 5.100,00), Saviozzi Marco (€ 61.080,00), Spinelli Gabriele (€ 48.800,00), Camilli
Francesco (€ 6.800,00), Coppo Gabriele (€ 1.000,00);
La Società Biellese Calcio 1902 risponde a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per
quanto ascritto ai propri tesserati, dirigenti e calciatori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4
comma 2 del CGS.
In merito alle sanzioni, questa Commissione ritiene congruo infliggere quelle richieste dalla
Procura Federale, anche in ragione del disposto normativo contenuto nell’art. 8, n.6, CGS,
il quale stabilisce che: “La Società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde
comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti,
è punita con l’ammenda da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto,
cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.”.
P.Q.M.
accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina a:
1) Sig. Older TESCARI: inibizione per 5 (cinque) anni, con preclusione alla permanenza
in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., ed € 50.000,00 (€ cinquantamila/00) di
ammenda;
2) Sig. Andrea RAMELLA: inibizione per 3 (tre) anni;
3) Sig. Cosimo NAPOLITANO: inibizione per 3 (tre) anni;
4) Sig. Orazio BUDA: inibizione per 3 (tre) anni;
5) Sig.ra Cristina RAMELLA: inibizione per 3 (tre) anni;
6) Koffi Teja Marcello: 2 (due) mesi di squalifica ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di
ammenda;
7) Antonioni Enrico: 2 (due) mesi di squalifica ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di
ammenda;
8) Bacci Cristiano: 2 (due) mesi di squalifica ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di
ammenda;
9) Barberis Alessandro: 1 (uno) mese di squalifica ed € 2.000,00 (€ duemila/00) di
ammenda;
10) Borneo Costantino: 2 (due) mesi di squalifica ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di
ammenda;
11) Bottone Davide: 2 (due) mesi di squalifica ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di
ammenda;
12) Cammarosano Vittorio: 1 (uno) mese di squalifica ed € 2.000,00 (€ duemila/00) di
ammenda;
13) Colurcio Diego: 1 (uno) mese di squalifica ed € 2.000,00 (€ duemila/00) di ammenda;
14) Cresta Lorenzo: 2 (due) mesi di squalifica ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di
ammenda;
15) Fabris Marco: 2 (due) mesi di squalifica ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda;
16) Guglieri Ettore: 1 (uno) mese di squalifica ed € 2.000,00 (€ duemila/00) di ammenda;
17) Malatesta Simone: 2 (due) mesi di squalifica ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di
ammenda;
18) Massaro Mario: 2 (due) mesi di squalifica ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di
ammenda;
19) Monetta Mirko: 2 (due) mesi di squalifica ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda;
20) Morga Francesco: 2 (due) mesi di squalifica ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di
ammenda;
21) Rocca Pasquale: 1 (uno) mese di squalifica ed € 2.000,00 (€ duemila/00) di ammenda;
22) Villa Jonathan: 2 (due) mesi di squalifica ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda;
23) Alezia Raffaele: 1 (uno) mese di squalifica ed € 2.000,00 (€ duemila/00) di ammenda;
24) Bottone Costanzo: 2 (due) mesi di squalifica ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di
ammenda;
25) Brollo Manuel: 2 (due) mesi di squalifica ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda;
26) Chiarlone Christiano: 1 (uno) mese di squalifica ed € 2.000,00 (€ duemila/00) di
ammenda;
27) D’Imporzano Andrea: 1 (uno) mese di squalifica ed € 2.000,00 (€ duemila/00) di
ammenda;
28) Lorenzetti Andrea: 1 (uno) mese di squalifica ed € 2.000,00 (€ duemila/00) di
ammenda;
29) Lorenzini Edoardo: 1 (uno) mese di squalifica ed € 2.000,00 (€ duemila/00) di
ammenda;
30) Lunardon Manuel: 2 (due) mesi di squalifica ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di
ammenda;
31) Nebbia Christian: 1 (uno) mese di squalifica ed € 2.000,00 (€ duemila/00) di
ammenda;
32) Pedrina Matteo: 1 (uno) mese di squalifica ed € 2.000,00 (€ duemila/00) di ammenda;
33) Ravetto Matteo: 1 (uno) mese di squalifica ed € 2.000,00 (€ duemila/00) di ammenda;
34) Saviozzi Marco: 2 (due) mesi di squalifica ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di
ammenda;
35) Spinelli Gabriele: 2 (due) mesi di squalifica ed € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di
ammenda;
36) Camilli Francesco: 1 (uno) mese di squalifica ed € 2.000,00 (€ duemila/00) di
ammenda;
37) Coppo Gabriele: 1 (uno) mese di squalifica ed € 2.000,00 (€ duemila/00) di ammenda;
38) L’AS Biellese 1902, 20 (venti) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi all’atto
di iscrizione in un campionato FIGC e € 1.000.000,00 (€ unmilione/00) di ammenda.
Le rimanenti posizioni sono state definite con patteggiamento ex art. 23 CGS e
formalizzate con CU n. 47/CDN del 4.12.2012.

Seguici sui nostri canali