Ubriaco di notte sulla bici: denunciato per guida in stato di ebbrezza

Ubriaco di notte sulla bici: denunciato per guida in stato di ebbrezza
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CREVACUORE - La guida in stato di ebbrezza può essere contestata anche se il fermato sta conducendo una... bicicletta. E’ il caso di un pensionato di Postua, Flavezio M., 75 anni, che l’altra notte alle 2 e mezza è stato fermato dai carabinieri in territorio di Crevacuore. Sono stati degli automobilisti a segnalare la presenza dell’uomo. «Sta procedendo a zig zag, è un pericolo per se stesso e per gli altri...», ha spiegato uno di loro al carabiniere della centrale operativa. In zona si trovavano le pattuglie di Mottalciata e di Masserano che sono confluite lungo la statale e si sono imbattute nel pensionato che, in effetti, stava procedendo con andatura inequivocabile. L’uomo è stato fermato e sottoposto al test con l’etilometro che ha fatto segnare un tasso alcolico di oltre due grammi di alcol per litro di sangue, quasi cinque volte superiore al limite massimo consentito. Il pensionato è stato quindi identificato e denunciato per guida in stato di ebbrezza e la sua bicicletta è stata sequestrata ai fini della confisca.

Giurisprudenza. La Corte di Cassazione, ha affrontato gli aspetti relativi al reato di guida in stato di ebbrezza qualora venga commesso da un soggetto in sella a una bicicletta nonché a riguardo alla applicazione delle sanzioni accessorie (sospensione o revoca della patente di guida) pur trattandosi di mezzi per i quali non è richiesta alcuna specifica autorizzazione per la conduzione.

La riflessione della Corte ha tratto origine da un caso molto diffuso, identico a quello dell’altra notte a Crevacuore: un ciclista veniva sottoposto a controllo del tasso alcolemico in relazione al quale gli veniva contestata la violazione dello specifico articolo del Codice della strada per il quale veniva successivamente indagato e condannato.

Gli articoli del Codice, sanzionano chiunque si metta alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti senza ulteriori indicazioni circa una eventuale applicazione (o esclusione) ai mezzi non motorizzati (quindi, una concezione di “guida” in effetti assai ampia).

La tutela? Secondo un ormai consolidato orientamento Giurisprudenziale, è punibile la guida in stato di ebbrezza anche per i veicoli non a motore – senza prevedere alcuna differenziazione delle pene – al fine di tutelare i beni giuridici protetti dalla norma, ovvero: la sicurezza stradale e l’incolumità degli utenti della strada. Pertanto, secondo quando stabilito dalla Suprema Corte, è punibile per guida in stato di ebbrezza anche il conducente di velocipede senza alcuna distinzione rispetto al conducente di veicoli a motore.

E la patente? Diverso il discorso delle pene accessorie come la sospensione o revoca della patente. Va da sé che i conducenti di biciclette non hanno bisogno di alcuna autorizzazione alla guida. A tal proposito, le Sezioni Unite hanno concordato con la soluzione maggioritaria che affermava l’inapplicabilità della sanzione accessoria in caso di utilizzo della bicicletta sostenendo che le esigenze di impedire la reiterazione della situazione pericolosa, di effettività e di prevenzione generale e speciale, non potrebbero in alcun modo essere soddisfatte, perchémanca l’oggetto precipuo della sanzione, e la privazione di una qualsiasi altra patenteeventualmente posseduta dall’individuo non varrebbe ad ostacolare la futura circolazione con il velocipede (e, quindi, la reiterazione del reato di guida in stato di ebbrezza a bordo della bicicletta). In altre parole, la sanzione accessoria non è stata ritenuta applicabile – non tanto perché per condurre la bicicletta non occorre il titolo all’abilitazione alla conduzione ­ ma poiché il ritiro e la sospensione della patente non impedirebbe al soggetto perseguito di reiterare il reato... in sella alla bici.

V.Ca.

CREVACUORE - La guida in stato di ebbrezza può essere contestata anche se il fermato sta conducendo una... bicicletta. E’ il caso di un pensionato di Postua, Flavezio M., 75 anni, che l’altra notte alle 2 e mezza è stato fermato dai carabinieri in territorio di Crevacuore. Sono stati degli automobilisti a segnalare la presenza dell’uomo. «Sta procedendo a zig zag, è un pericolo per se stesso e per gli altri...», ha spiegato uno di loro al carabiniere della centrale operativa. In zona si trovavano le pattuglie di Mottalciata e di Masserano che sono confluite lungo la statale e si sono imbattute nel pensionato che, in effetti, stava procedendo con andatura inequivocabile. L’uomo è stato fermato e sottoposto al test con l’etilometro che ha fatto segnare un tasso alcolico di oltre due grammi di alcol per litro di sangue, quasi cinque volte superiore al limite massimo consentito. Il pensionato è stato quindi identificato e denunciato per guida in stato di ebbrezza e la sua bicicletta è stata sequestrata ai fini della confisca.

Giurisprudenza. La Corte di Cassazione, ha affrontato gli aspetti relativi al reato di guida in stato di ebbrezza qualora venga commesso da un soggetto in sella a una bicicletta nonché a riguardo alla applicazione delle sanzioni accessorie (sospensione o revoca della patente di guida) pur trattandosi di mezzi per i quali non è richiesta alcuna specifica autorizzazione per la conduzione.

La riflessione della Corte ha tratto origine da un caso molto diffuso, identico a quello dell’altra notte a Crevacuore: un ciclista veniva sottoposto a controllo del tasso alcolemico in relazione al quale gli veniva contestata la violazione dello specifico articolo del Codice della strada per il quale veniva successivamente indagato e condannato.

Gli articoli del Codice, sanzionano chiunque si metta alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti senza ulteriori indicazioni circa una eventuale applicazione (o esclusione) ai mezzi non motorizzati (quindi, una concezione di “guida” in effetti assai ampia).

La tutela? Secondo un ormai consolidato orientamento Giurisprudenziale, è punibile la guida in stato di ebbrezza anche per i veicoli non a motore – senza prevedere alcuna differenziazione delle pene – al fine di tutelare i beni giuridici protetti dalla norma, ovvero: la sicurezza stradale e l’incolumità degli utenti della strada. Pertanto, secondo quando stabilito dalla Suprema Corte, è punibile per guida in stato di ebbrezza anche il conducente di velocipede senza alcuna distinzione rispetto al conducente di veicoli a motore.

E la patente? Diverso il discorso delle pene accessorie come la sospensione o revoca della patente. Va da sé che i conducenti di biciclette non hanno bisogno di alcuna autorizzazione alla guida. A tal proposito, le Sezioni Unite hanno concordato con la soluzione maggioritaria che affermava l’inapplicabilità della sanzione accessoria in caso di utilizzo della bicicletta sostenendo che le esigenze di impedire la reiterazione della situazione pericolosa, di effettività e di prevenzione generale e speciale, non potrebbero in alcun modo essere soddisfatte, perchémanca l’oggetto precipuo della sanzione, e la privazione di una qualsiasi altra patenteeventualmente posseduta dall’individuo non varrebbe ad ostacolare la futura circolazione con il velocipede (e, quindi, la reiterazione del reato di guida in stato di ebbrezza a bordo della bicicletta). In altre parole, la sanzione accessoria non è stata ritenuta applicabile – non tanto perché per condurre la bicicletta non occorre il titolo all’abilitazione alla conduzione ­ ma poiché il ritiro e la sospensione della patente non impedirebbe al soggetto perseguito di reiterare il reato... in sella alla bici.

V.Ca.

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