Omessi versamenti Inps: prima sentenza
Sono state emesse anche in tribunale a Biella le prime sentenze di non doversi procedere per i mancati versamenti all’Inps di ritenute previdenziali e assistenziali non superiori alla soglia dei diecimila euro, reato che con la recente normativa sulla depenalizzazione, sarà punito d’ora in poi con una sanzione amministrativa elevata direttamente dall’istituto di previdenza.
Nel corso degli anni sono finiti quasi sempre sul banco degli imputati artigiani o piccoli imprenditori nell’oggettiva impossibilità di far fronte agli obblighi contributivi per colpa della crisi. La norma precedente è durata 22 anni e ha mandato in galera o ha rischiato di farlo, migliaia di persone, parecchie delle quali costrette a ricorrere all’ultima spiaggia dei benefici alternativi alla detenzione quali affidamento in prova ai servizi sociali e detenzione domiciliare. «Soggetti - ha scritto in una recente lettera l’avvocato Giorgio Triban, presidente della Camera penale di Biella e promotore proprio di questa norma - soggetti nella più gran parte dei casi già “inseguiti” da Equitalia e non propriamente “delinquenti”...».
La prima sentenza a Biella di non doversi procedere in merito a questo reato depenalizzato, è stata emessa dal giudice Iolanda Villano nei confronti di un artigiano di 62 anni di Cossato (difeso dall’avvocato Rodolfo Rosso) che non aveva versato le ritenute previdenziali e assistenziali trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti realative alle mensilità da giugno ad agosto 2010, per un importo complessivo di 1.497 euro.
Il giudice ha spiegato che, «nel caso in esame, l’omesso versamento fino a 10.000 euro non costituisce più reato ma è punito con una sanzione amministrativa. In pratica, l’illecito in questione passa dal penale all’ammistrativo....».
Importante ciò che il giudice ha sottolineato in chiusura del suo dispositivo e cioé che, «per il principio del “favor rei” e per espressa previsione del decreto legislativo, le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti nel frattempo irrevocabili...».
Il giudice ha quindi disposto il non doversi procedere nei confronti dell’imputato con la formula «perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato». Ha quindi disposto la trasmissione degli atti all’Inps di Biella che dovrà irrogare la sanzione. Non si parla comunque di cifre da poco. «Dal 6 febbraio 2016 - spiega l’avvocato Triban -, le omissioni contributive Inps saranno sanzionate con una somma che andrà da 10mila a 50mila euro e ciò anche con effetti retroattivi, sui fatti, cioé, commessi prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo il 6 febbraio. Si potrà evitare il pagamento solo con il versamento del dovuto entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, mentre dopo l’irrogazione della sanzione amministrativa e la sua notificazione, l’interessato potrà essere ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alla spese del procedimento, determinando, così, l’estinzione del procedimento stesso».
Non più pericolo di galera, quindi, ma concreto rischio di “multe” salatissime.
Valter Caneparo
Sono state emesse anche in tribunale a Biella le prime sentenze di non doversi procedere per i mancati versamenti all’Inps di ritenute previdenziali e assistenziali non superiori alla soglia dei diecimila euro, reato che con la recente normativa sulla depenalizzazione, sarà punito d’ora in poi con una sanzione amministrativa elevata direttamente dall’istituto di previdenza.
Nel corso degli anni sono finiti quasi sempre sul banco degli imputati artigiani o piccoli imprenditori nell’oggettiva impossibilità di far fronte agli obblighi contributivi per colpa della crisi. La norma precedente è durata 22 anni e ha mandato in galera o ha rischiato di farlo, migliaia di persone, parecchie delle quali costrette a ricorrere all’ultima spiaggia dei benefici alternativi alla detenzione quali affidamento in prova ai servizi sociali e detenzione domiciliare. «Soggetti - ha scritto in una recente lettera l’avvocato Giorgio Triban, presidente della Camera penale di Biella e promotore proprio di questa norma - soggetti nella più gran parte dei casi già “inseguiti” da Equitalia e non propriamente “delinquenti”...».
La prima sentenza a Biella di non doversi procedere in merito a questo reato depenalizzato, è stata emessa dal giudice Iolanda Villano nei confronti di un artigiano di 62 anni di Cossato (difeso dall’avvocato Rodolfo Rosso) che non aveva versato le ritenute previdenziali e assistenziali trattenute sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti realative alle mensilità da giugno ad agosto 2010, per un importo complessivo di 1.497 euro.
Il giudice ha spiegato che, «nel caso in esame, l’omesso versamento fino a 10.000 euro non costituisce più reato ma è punito con una sanzione amministrativa. In pratica, l’illecito in questione passa dal penale all’ammistrativo....».
Importante ciò che il giudice ha sottolineato in chiusura del suo dispositivo e cioé che, «per il principio del “favor rei” e per espressa previsione del decreto legislativo, le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto divenuti nel frattempo irrevocabili...».
Il giudice ha quindi disposto il non doversi procedere nei confronti dell’imputato con la formula «perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato». Ha quindi disposto la trasmissione degli atti all’Inps di Biella che dovrà irrogare la sanzione. Non si parla comunque di cifre da poco. «Dal 6 febbraio 2016 - spiega l’avvocato Triban -, le omissioni contributive Inps saranno sanzionate con una somma che andrà da 10mila a 50mila euro e ciò anche con effetti retroattivi, sui fatti, cioé, commessi prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo il 6 febbraio. Si potrà evitare il pagamento solo con il versamento del dovuto entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione, mentre dopo l’irrogazione della sanzione amministrativa e la sua notificazione, l’interessato potrà essere ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alla spese del procedimento, determinando, così, l’estinzione del procedimento stesso».
Non più pericolo di galera, quindi, ma concreto rischio di “multe” salatissime.
Valter Caneparo