Lavorano gratis nel sociale: niente processo

Lavorano gratis nel sociale: niente processo
Pubblicato:
Aggiornato:

Uno era accusato d’aver portato in giro uno sfollagente periscopico della lunghezza di più di mezzo metro. L’altro doveva rispondere di lesioni personali e di una serie di violazioni alle norme sulla sicurezza sul lavoro dopo che un dipendente della sua ditta era caduto da una scala e si era fatto parecchio male. Entrambi - uno davanti al giudice Vincenza Puglisi, l’altro dal giudice Iolanda Villano - non hanno alla fine affrontato il processo: sono stati “messi alla prova”, hanno svolto al meglio il lavoro di pubblica utilità di cui avevano fatto richiesta e, alla fine, hanno ottenuto la sospensione del procedimento avviato nei loro confronti in quanto gli enti a cui erano stati affidati per un certo periodo di tempo stabilito dai giudici, hanno comunicato che i due imputati avevano svolto al meglio il loro compito.  Tale disposizione trova la propria ragione nell’adeguamento dell’ordinamento penale all’istituto della messa alla prova, così da garantire il decongestionamento del processo penale nella sua fase di primo grado, in relazione a reati di non elevato allarme sociale (in questo caso la detenzione illegale dello sfollagente e le lesioni personali colpose) e al contempo prevenire inutili accessi in carcere di persone condannate per reati di contenuto e modesto allarme sociale, cui possono applicarsi misure contenitive di carattere alternativo alla detenzione.Come prevede tale istituto, l’esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L’estinzione del reato non pregiudica comunque l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, dove la legge le prevede. Nel caso ad esempio del primo imputato, il giudice ha alla fine disposto confisca e distruzione del manganello.Valter CaneparoLeggi di più sull’Eco di Biella di sabato 4 giugno 2016

Uno era accusato d’aver portato in giro uno sfollagente periscopico della lunghezza di più di mezzo metro. L’altro doveva rispondere di lesioni personali e di una serie di violazioni alle norme sulla sicurezza sul lavoro dopo che un dipendente della sua ditta era caduto da una scala e si era fatto parecchio male. Entrambi - uno davanti al giudice Vincenza Puglisi, l’altro dal giudice Iolanda Villano - non hanno alla fine affrontato il processo: sono stati “messi alla prova”, hanno svolto al meglio il lavoro di pubblica utilità di cui avevano fatto richiesta e, alla fine, hanno ottenuto la sospensione del procedimento avviato nei loro confronti in quanto gli enti a cui erano stati affidati per un certo periodo di tempo stabilito dai giudici, hanno comunicato che i due imputati avevano svolto al meglio il loro compito.  Tale disposizione trova la propria ragione nell’adeguamento dell’ordinamento penale all’istituto della messa alla prova, così da garantire il decongestionamento del processo penale nella sua fase di primo grado, in relazione a reati di non elevato allarme sociale (in questo caso la detenzione illegale dello sfollagente e le lesioni personali colpose) e al contempo prevenire inutili accessi in carcere di persone condannate per reati di contenuto e modesto allarme sociale, cui possono applicarsi misure contenitive di carattere alternativo alla detenzione.Come prevede tale istituto, l’esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L’estinzione del reato non pregiudica comunque l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, dove la legge le prevede. Nel caso ad esempio del primo imputato, il giudice ha alla fine disposto confisca e distruzione del manganello.

Valter Caneparo

Leggi di più sull’Eco di Biella di sabato 4 giugno 2016

Seguici sui nostri canali