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Il reato di "passeggiata" non esiste, i giudici annullano le denunce

In realtà, però, andrebbero vietati gli assembramenti, non l’attività sportiva. 

Il reato di "passeggiata" non esiste, i giudici annullano le denunce
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Il reato di "passeggiata" non esiste, i giudici annullano le denunce. In realtà, però, andrebbero vietati gli assembramenti, non l’attività sportiva.

Il reato di “passeggiata” non esiste

Sempre più sindaci vietano attività motorie e passeggiatine per limitare il contagio dal coronavirus. In realtà, però, andrebbero vietati gli assembramenti, non l’attività sportiva. Non c’è, infatti, alcun reato di “passeggiata” ed è per questo motivo che i giudici tendono ad annullare tutte le denunce, come riportato anche dal portale “Ildubbio” (organo della Fondazione Avvocatura Italiana), secondo il quale vengono emesse troppe segnalazioni per la violazione delle disposizione sul decreto Coronavirus.

“L’allarme viene direttamente dalla Procura di Genova, “sommersa” in questi giorni dalle notizie di reato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e falsa attestazione da parte delle Forze di polizia in relazione all’emergenza in corso – scrive Il Dubbio -. Il problema è nato dalla qualificazione giuridica delle condotte da sanzionare, e quindi dei reati che verrebbero violati, inseriti nei moduli prestampati diffusi dal Ministero dell’interno per giustificare gli spostamenti all’esterno della propria abitazione. L’autocertificazione in questione, peraltro, è stata recentemente aggiornata da parte del capo della polizia con la previsione anche dell’indicazione di ‘non essere positivo’ o in ‘quarantena’”.

Secondo Il Dubbio: “L’attenzione dei magistrati si è concentrata sull’articolo 495 cp, «falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri», reato punito con la reclusione non inferiore a due anni. Martedi scorso è stata diffusa una circolare alle Forze di polizia firmata da Paolo D’Ovidio, procuratore aggiunto della Procura ligure. Per il magistrato, «il delitto dell’art. 495 viene integrato esclusivamente dalle false attestazioni aventi ad oggetto l’identità lo stato od altre qualità della persona». Nulla a che vedere, dunque, sulla veridicità o meno di quanto indicato nel modulo a proposito dei motivi dello spostamento dal proprio domicilio. Ma non solo.

«Le persone che, fermate per controllo, offrano giustificazioni non veritiere – aggiunge D’Ovidio – non possono essere denunciate per l’art. 483», che punisce la «falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico» con la reclusione fino a due anni. Il motivo? «L’impossibilità di qualificare come “attestazione” penalmente valutabile la dichiarazione che, non può ritenersi finalizzata a provare la verità dei fatti esposti», puntualizza la toga. Resta, allora, solo la violazione dell’art. 650 cp,
«inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità», una contravvenzione punita con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro. Poca cosa, quindi, rispetto ai due reati che erano stati previsti dal Ministero dell’interno.L’art. 650 è uno scarso deterrente per le persone che, nonostante i ripetuti avvisi, continuano imperterrite ad uscire di casa senza giustificato motivo. Il governo, infatti, ha già in programma una stretta per cercare di arginare il fenomeno. Ipotizzando, ad esempio, il reato di diffusione di epidemia.

 

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