Coronavirus: fermati senza giustificazione? Ecco cosa si rischia
Dal reato di inosservanza di un ordine dell'autorità a quello di falso: pene e procedure previste.
Coronavirus: fermati senza giustificazione? Ecco cosa si rischia.
I quesiti
Sono più di 50, in questi tre giorni, le persone denunciate per aver violato il "coprifuoco" imposto per arginare il contagio da coronavirus. Le forze dell'ordine fermano a random (cioé a caso) auto e persone. Ma cosa si rischia nel caso si venisse fermati lungo la strada nei posti di controllo approntati dalle forze dell'ordine, senza un motivo valido per trovarsi lontano da casa e quindi in piena violazione dell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri?
E cosa rischia una qualsiasi attività commerciale che non rispetta le norme dello stesso decreto che indica in una specifica tabella quali categorie possono rimanere aperte?
Cosa rischia una persona
I cittadini rischiano di essere denunciati alla Procura della Repubblica (nel nostro caso di Biella) per violazione dell'articolo 650 del Codice penale: "Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità". Si tratta di un reato vero e proprio che mette in moto un procedimento penale nei confronti del trasgressore.
L'articolo 650 cp
Ecco cosa recita tale articolo: "Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica (questo il caso), o d'ordine pubblico o d'oigiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro".
Cosa significa "arresto" per il Codice penale
E' doveroso segnalare che con il termine "arresto" (e con il termine ammenda), il Codice penale non vuole evidenziare il classico tintinnio di manette e una cella fredda e buia per il trasgressore, bensì la semplice pena (prevista dal Codice penale per i reati più lievi identificati come "contravvenzioni" e che si distigue con la reclusione e la multa per quei reati identificati quali "delitti").
Procedura
A quel punto verrà irrogata (attraverso una procedura che tende a ridurre i tempi denominata "decreto penale di condanna"), quella che viene definita "ammenda". E' doveroso ricordare che con quel termine, non viene identificata una sanzione da pagare bensì una pena come può essere la reclusione o l'arresto. Il consiglio è quello nel modo più assoluto di non pagare in quanto tale pagamento corrisponderebbe all'esecuzione delle pena (condanna definitiva) e quindi andrebbe ad incidere sul casellario giudiziario con il risultato che il cittadino non sarà più incensurato con le conseguenze che ciò comporta dal punto di vista della vita lavorativa successiva (difficoltà nella concessione di autorizzazioni, concessioni, appalti e via discorrendo). Il certificato penale riporterà la condanna per l'inosservanza di un provvedimento dell'autorità in generale senza specificare che era per il coronavirus.
Accettate i consigli
A quel punto, onde evitare i problemi di cui sopra, è consigliabile sin dal principio contattare un avvocato di fiducia oppure d'ufficio. Si dovrà quindi aspettare la notifica, che arriverà nei prossimi mesi, del cosiddetto "decreto penale di condanna", un atto che proviene dalla Procura e dal Tribunale. Verrà pertanto dato un termine di 15 giorni per opporsi (contestazione) e per trasformare quell'ammenda (condanna definitiva e "macchia" sul certificato penale), in una somma realmente da pagare attraverso un procedimento che si chiama "oblazione". Solo a quel punto, pagando quella somma, si avrà l'estinzione del reato per oblazione. E si rimarrà pertanto incensurati, con il certificato penale immacolato. La procedura consigliata è lunga, ma a conti fatti è la meno dolorosa. Certo che meglio sarebbe rimanere a casa oppure uscire di casa solo per un giustificato motivo.
La Ratio Legis
Come viene ben spiegato, la disposizione in esame è diretta a tutelare l'ordine pubblico, nonchè l'interesse specifico perseguito dal provvedimento amministrativo (in questo caso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) oggetto della condotta perseguita.
Contro la salute pubblica
L’ipotesi di reato più grave che si può configurare, soprattutto nei confronti di chi viola ad esempio la quarantena, resta comunque quella descritta nell’articolo 452 del Codice penale che punisce i delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica e che prevede pene da sei mesi a tre anni di reclusione, ma che può arrivare, in talune circostanze per gravità di comportamento, fino a 12 anni di reclusione.
Il reato di falso per autocertificazione falsa
Cosa succede in caso di false auto-dichiarazioni? È il documento stesso a richiamare le sanzioni che scattano in caso di dichiarazioni mendaci (false) al pubblico ufficiale (Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia locale). Non si possono in pratica raccontare frottole altrimenti il reato si ingigantisce.
Si applica quanto disposto dai due articoli che seguono:
- 76 del dpr n. 445/2000: reati di falso anche commessi ai danni di pubblici ufficiali;
- 495 codice penale recante falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull’identità o su qualità personali proprie o di altri con la pena da uno a sei anni di reclusione.
Anche se non si è in quarantena, quindi, si deve evitare spostamenti nell’ambito dell’intero territorio nazionale. Gli unici spostamenti consentiti - è giusto riperterlo - sono quelli giustificati da comprovati motivi di lavoro, gravi e improrogabili necessità e motivi di salute.
In questi casi si potrà uscire solo qualora si dia attestazione dei motivi sopra indicati mediante modulo di autocertificazione compilato e sottoscritto dal soggetto interessato. I moduli sono da fornire direttamente dalle forze dell’ordine in caso di controllo.
Attività commerciali
Il commerciante o l'imprenditore che apre lo stesso la propria attività commerciale oppure fa entrare persone di nascosto oppure fa allenare persone in una palestra al chiuso senza che ne abbiano titolo (solo atleti di comprovato valore nazionale e internazionale che stanno preparando competizioni nazionali o internazionali e solo nel rispetto delle norme igieniche e di salute prescritte), rischia ugualmente che gli venga contestata la violazione prevista dall'articolo 650 del Codice penale. La sanzione, oltre al procedimento penale che seguià la sua strada, sarà la chiusura immediata dell'attività fino al ritiro della licenza.
V.Ca.
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