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Bruciare residui vegetali è consentito? Ecco cosa fare per evitare sanzioni

I chiarimenti dei carabinieri forestali.

Bruciare residui vegetali è consentito? Ecco cosa fare per evitare sanzioni
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Bruciare residui vegetali è consentito? I chiarimenti dei carabinieri forestali.

Bruciare residui vegetali è consentito?

Con l’approssimarsi della stagione invernale molte sono le attività agricole e selvicolturali che comportano la produzione di residui vegetali, quali, ad esempio, sfalci e potature. La pratica dell’abbruciamento di questo materiale vegetale (raggruppato sul luogo di produzione in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno) è sempre vietata nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi (decretato dalla Regione) e quando i Comuni o le amministrazioni competenti lo prevedano appositamente, in tutti i casi in cui sussistano condizioni sfavorevoli per la salute dei cittadini o dell’ambiente. Inoltre, la combustione dei residui vegetali è vietata per il periodo compreso tra il 1 novembre e il 31 marzo di ogni anno (dal 1 settembre per le risaie) ai sensi della la L.R. 15/2018, fermo restando la possibilità da parte dei sindaci dei Comuni di derogare a tale divieto con propria ordinanza, sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale. Resta comunque proibita, su tutto il territorio della Regione, l’accensione di fuochi a distanza inferiore a 50 metri da terreni boscati, arbustivi o pascolivi (100 metri nel caso sia stato dichiarato lo stato di pericolosità). Chiunque,quindi, sia intenzionato a liberarsi di residui vegetali tramite la pratica dell’abbruciamento è tenuto ad acquisire tutte le informazioni di dettaglio al fine di operare in sicurezza e nel rispetto dei limiti consentiti, evitando così non solo di incorrere in rilevanti sanzioni amministrative ma anche di esporrel’incolumità del proprio territorio (e, di conseguenza, dei cittadini che lo abitano) a un serio rischio.

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