Sta innaffiando le piante di marijuana quando in casa gli piombano i Carabinieri
Denunciato un 25enne. Secondo la legge coltivare è reato a meno che non sia per uso personale

Quando sono arrivati a casa sua i carabinieri il giovane, 25 anni, residente in valsessera, è stato trovato intento ad accudire le sue piante. Ma non erano piante normali quelle che il ragazzo, nel pomeriggio di ieri, stava innaffiando con cura maniacale, erano piante di marijuana. Lo ha comunicato oggi una nota dei carabinieri di Vallemosso, stazione comandata dal luogotenente Riccardo Romeo.
Le piante si trovavano in una serra artigianale posta nel proprio giardino. Immediato il sequestro delle piante e la conseguente denuncia alla Procura della Repubblica di Biella.
Per la verità una recente sentenza a sezioni unite della Corte di Cassazione ha stabilito che "Non è punibile chi coltiva cannabis in casa per uso personale qualora, l'esiguità del numero di piantine e prodotto e i mezzi usati, consentano di escludere lo spaccio". E' quanto hanno deciso le Sezioni Unite Penali della Cassazione con la sentenza del 16 aprile 2020, n. 12348. Nella sentenza tuttavia si precisa che "il reato di coltivazione di stupefacenti è individuabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente". Quindi se il quantitativo è ingente e si dimostra l'attività di spaccio è ininfluente il principio attivo, anche se al di sotto dei limiti di legge.
Non solo, anche quando non si configura l'illecito penale - scrivono gli ermellini della Suprema Corte - sottolineano che "esiste una risposta sanzionatoria graduata della attività di coltivazione di piante di marijuana; sono lecite e non punibili, per mancanza di tipicità, le coltivazioni domestiche minime effettuate con strumenti e modalità rudimentali da cui si possa ricavare una quantità minima di sostanza drogante destinata ad un uso strettamente ed esclusivamente personale. E' invece soggetta a sanzione amministrativa, prevista dall'art. 75 del d.p.r. n. 309/1990, la detenzione di sostanza stupefacente destinata in via esclusiva al consumo personale anche se ottenuta con una coltivazione domestica lecita".