INCHIESTA MULTE/2: IL COMMENTO DELL'AVVOCATO PETRINI
Ho esaminato la problematica che mi è stata sottoposta e mi sembra di poter sostenere quanto segue.
Nel caso in questione non mi pare applicabile l’articolo 157 6° comma del Codice della strada che disciplina l’arresto, la fermata e la sosta dei veicoli nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato.
TARIFFE DA FISSARE.
Viceversa, mi pare pertinente il richiamo all’articolo 7 1° comma lettera f sempre del Codice della strada che disciplina la regolamentazione nei centri abitati e prevede testualmente di “stabilire previa deliberazione della Giunta aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta anche senza custodia del veicolo fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero Trasporti” (cosiddetta “sosta nelle aree blu”).
NIENTE SANZIONI.
A tal proposito allego un parere del Ministero dei Trasporti in materia di parcheggi a pagamento che prevede che “se viene acquistato il ticket ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza, non si applicano sanzioni ma si dà corso al recupero delle ulteriori somme dovute maggiorate dalle eventuali penali stabilite da apposito Regolamento comunale”.
NO AL "DIVIETO DI SOSTA".
Dato atto che, come è noto, a Biella tali parcheggi sono gestiti dalla società Bi-Park Srl, bisognerebbe capire qual è il Regolamento che è stato convenuto con il Comune di Biella in quanto sul sito del Comune non ve n’è traccia.
In ogni caso, come principio generale, escluderei che nel caso di biglietti/ricevuta scaduti, si possa prendere in considerazione la violazione per il divieto di sosta che prevede la sanzione da euro 41 a euro 168, ma bensì parrebbe applicabile solo ed esclusivamente il recupero delle ulteriori somme dovute, computato il tempo di sforamento rispetto al ticket acquistato.
In poche parole si dovrebbe applicare una sanzione di euro 17,50 se il pagamento avviene entro 5 giorni o di euro 25,00 se successiva ai 20 giorni (entro comunque i 60).
Va da sé, conclusivamente, che nel caso venga comminata la sanzione per divieto di sosta la stessa è certamente ricorribile avanti il Giudice di Pace con ottime possibilità di accoglimento.
Giancarlo Petrini
Avvocato del Foro di Biella