ECCO COME SI VOTA

ECCO COME SI VOTA
Pubblicato:
Aggiornato:

Quando si vota: Solo  domenica dalle 7 alle 23

Domenica 25 maggio, dalle 7 alle 23, si svolgeranno le operazioni di voto per le elezioni dei 73 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, del presidente e dei consigli regionali del Piemonte  e dei sindaci e dei consigli  comunali nel Biellese. In caso di effettuazione del turno di ballottaggio, che nel Biellese riguarderà solamente la città di Biella, per l’elezione dei sindaci si voterà domenica 8 giugno dalle 7 alle 23.

 

Lo scrutinio: Subito Europee, da lunedì il resto

Lo scrutinio dei voti per il Parlamento europeo inizierà a partire dalle 23 di domenica 25 maggio, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti. Per le elezioni regionali e comunali, ove previste, lo scrutinio verrà rinviato alle 14 di lunedì 26 maggio, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali.

 

Come si vota: Elezioni Europee -  (scheda grigia)

L’elettore, all’atto della votazione, riceverà un’unica scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle cui liste è iscritto: grigio per l’Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia).
Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta. Ciascun elettore può anche esprimere voti di preferenza. Il voto di preferenza deve essere espresso esclusivamente per candidati compresi nella lista votata. È possibile esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza per candidati di una lista. Nel caso di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza.
I voti si esprimono scrivendo, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome fra più candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita.

 

Come si vota: Elezioni regionali - (scheda verde)

Le elezioni regionali in Piemonte sono disciplinate con legge statale, salvo limitati aspetti di dettaglio disciplinati da normativa regionale. L’elettore, con la matita copiativa, utilizzando un’unica scheda, potrà esprimere il proprio voto in diversi modi: tracciando un segno di voto solo nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista provinciale: il voto così espresso è valido sia per la lista provinciale, sia per la lista regionale collegata; tracciando un segno di voto sia nel rettangolo che contiene il contrassegno della lista provinciale, sia sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) della lista regionale collegata alla lista provinciale votata: anche in questo caso il voto è valido sia per la lista provinciale, sia per la lista regionale collegata; tracciando un segno di voto nel rettangolo che contiene il contrassegno di una lista provinciale e un altro segno sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) di una lista regionale non collegata alla lista provinciale votata: anche in questo caso il voto è valido sia per la lista provinciale, sia per la lista regionale, sebbene non collegate fra loro (c.d. voto disgiunto); tracciando un segno di voto solo sul nominativo del capolista o sul contrassegno (o su uno dei contrassegni) della lista regionale, senza tracciare alcun altro segno per le liste provinciali: il voto è così valido solo per la lista regionale e non può essere attribuito ad alcuna lista provinciale, neppure se collegata a quella regionale votata; manifestando un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista provinciale votata: a tal fine scriverà il cognome oppure il nome e cognome e, se occorre, la data di nascita, sulla apposita riga tracciata alla destra del contrassegno della lista provinciale stessa.

 

Come si vota: Elezioni comunali Biella (scheda azzurra)

La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto: per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato; per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il  candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata; per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e per una lista non collegata tracciando un altro segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd.“voto disgiunto”); per un candidato a sindaco tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista; il voto così espresso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco; solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui essi appartengono, sia infine per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto.
E’ importante evidenziare che: le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata; ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti si procede al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco qualora nessun candidato alla stessa carica abbia conseguito la maggioranza dei voti validi. Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

 

Come si vota: Elezioni  altri Comuni  - (scheda azzurra)

L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto: tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di lista; in questo caso esprime un voto valido sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato; tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata; tracciando un segno di voto solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; anche in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata; manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; l’elettore infatti può scrivere il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui appartengono i candidati votati, e sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.
E’ importante evidenziare che: le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata; nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale;  nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti si procede al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco in caso di parità di voti fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Seguici sui nostri canali