Biella, il sindaco Gentile vieta i botti di fine anno

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Con un'ordinanza emessa nel primo pomeriggio di oggi il sindaco di Biella Dino Gentile ha vietato i botti di fine anno sul suolo del Comune i giorni 31 dicembre e 1° gennaio. Pesanti sanzioni per chi verrà sorpreso a non rispettarla. Ecco il testo integrale dell'ordinanza. Vittoria per il gruppo spontaneo nato su Facebook guidato da Alberto Scicolone che chiedeva l'emissione dell'ordinanza come è già avvenuto in quasi mille comuni d'Italia.

ORDINANZA SINDACALE n° 9/C/2012

IL SINDACO

 

VISTO l’art. 54 del D. Lgs.vo 267/2000;

 

VISTO il D.M. del Ministero dell’Interno datato 5 agosto 2008 ed in particolare l’art. 1 “incolumità

pubblica e sicurezza urbana”;

 

VISTO l’art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931

n. 773, nonché l’art. 101 del regolamento di esecuzione del TULPS;

 

VISTO l’art. 88 lettera b) del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

 

VISTO l’art. 703 e 650 del codice penale;

 

 

CONSIDERATO:

  • che taluni cittadini “festeggiano” la fine dell’anno producendo scoppio di mortaretti e bombette, sparo di petardi, lancio di razzi e fuochi d’artificio;

  • che queste pratiche sono spesso causa di danni fisici sia per chi maneggia tali strumenti pirotecnici (compresi i bambini) sia per chi ne viene accidentalmente colpito;

  • che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato, come pure all’ambiente naturale;

  • che le detonazioni hanno particolari effetti negativi sul mondo animale;

 

 

RITENUTO necessario impedire l’uso dei prodotti di che trattasi, al fine di garantire la sicurezza e la quiete pubblica;

 

 

ORDINA

 

il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, dal 31 dicembre 2012 al 1 gennaio 2013, di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari.

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs.vo 267/2000.

Alla Polizia Municipale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato di fare osservare la presente ordinanza.

DISPONE

 

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale;

che sia trasmessa al Signor Prefetto della provincia di Biella;

che sia trasmessa al Signor Questore della provincia di Biella, al Comando Compagnia Carabinieri di Biella, al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Biella ed al Comando di Polizia Municipale, per il controllo dell’osservanza del provvedimento.

 

 

AVVERTE

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ai sensi dell’art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 1199/71.

 

 

 

Biella 27 dicembre 2012

 

 

IL SINDACO

Dr. Donato GENTILE
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