Cannabis terapeutica, ecco le regole
Nessun ritardo, né disattenzione all’attuazione della legge regionale del giugno scorso sull’uso terapeutico della cannabis, ma solo la volontà di attendere il decreto ministeriale in materia, sul quale la conferenza dei presidenti delle Regioni si è espressa positivamente la scorsa settimana e che è ora in fase di definita emanazione: lo dice l’assessore alla sanità della Regione Piemonte, Antonio Saitta, che martedì ha condiviso con la giunta regionale i principi sui quali l’assessorato sta lavorando fin dall’estate.
«Il decreto ministeriale, sulla base delle evidenze scientifiche fino ad ora prodotte e che dovranno essere aggiornate periodicamente, stabilisce che l’uso medico della cannabis può essere considerato un trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard. Cioè quando i trattamenti consueti non hanno prodotto gli effetti desiderati, è possibile passare all’impiego ad uso medico della cannabis e solo per alcune precise patologie gravi».
Le patologie previste riguardano: analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale) resistente alle terapie convenzionali; analgesia nel dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno) in cui il trattamento con antinfiammatori non steroidei o con farmaci cortisonici o oppioidi si sia rivelato inefficace; effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per Hiv, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali; effetto stimolante l’appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell’appetito in pazienti oncologici o affetti da Aids e nell’anoressia nervosa, che non può essere ottenuto con trattamenti standard; effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali; riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette che non può essere ottenuta con trattamenti standard.
Saitta ha precisato che la delibera che darà attuazione alla legge regionale approvata a giugno in Piemonte prevederà che la somministrazione dei cannabinoidi per finalità terapeutiche potrà avvenire in ambito ospedaliero o domiciliare, che la prescrizione deve essere effettuata da medici specialisti operanti in strutture ospedaliere ma anche dal medico di medicina generale.
«Il Servizio sanitario regionale assumerà a proprio carico la spesa relativa all’erogazione dei cannabinoidi per le condizioni patologiche individuate e solo quando il trattamento sia ritenuto dal medico indispensabile» ha aggiunto l’assessore. Infine, la fornitura avverrà direttamente da parte delle farmacie ospedaliere delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere; se sono sprovviste del servizio di farmacia ospedaliera, possono reperire i farmaci cannabinoidi anche in una farmacia aperta al pubblico.
R.E.B.
Nessun ritardo, né disattenzione all’attuazione della legge regionale del giugno scorso sull’uso terapeutico della cannabis, ma solo la volontà di attendere il decreto ministeriale in materia, sul quale la conferenza dei presidenti delle Regioni si è espressa positivamente la scorsa settimana e che è ora in fase di definita emanazione: lo dice l’assessore alla sanità della Regione Piemonte, Antonio Saitta, che martedì ha condiviso con la giunta regionale i principi sui quali l’assessorato sta lavorando fin dall’estate.
«Il decreto ministeriale, sulla base delle evidenze scientifiche fino ad ora prodotte e che dovranno essere aggiornate periodicamente, stabilisce che l’uso medico della cannabis può essere considerato un trattamento sintomatico di supporto ai trattamenti standard. Cioè quando i trattamenti consueti non hanno prodotto gli effetti desiderati, è possibile passare all’impiego ad uso medico della cannabis e solo per alcune precise patologie gravi».
Le patologie previste riguardano: analgesia in patologie che implicano spasticità associata a dolore (sclerosi multipla, lesioni del midollo spinale) resistente alle terapie convenzionali; analgesia nel dolore cronico (con particolare riferimento al dolore neurogeno) in cui il trattamento con antinfiammatori non steroidei o con farmaci cortisonici o oppioidi si sia rivelato inefficace; effetto anticinetosico ed antiemetico nella nausea e vomito, causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per Hiv, che non può essere ottenuto con trattamenti tradizionali; effetto stimolante l’appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell’appetito in pazienti oncologici o affetti da Aids e nell’anoressia nervosa, che non può essere ottenuto con trattamenti standard; effetto ipotensivo nel glaucoma resistente alle terapie convenzionali; riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette che non può essere ottenuta con trattamenti standard.
Saitta ha precisato che la delibera che darà attuazione alla legge regionale approvata a giugno in Piemonte prevederà che la somministrazione dei cannabinoidi per finalità terapeutiche potrà avvenire in ambito ospedaliero o domiciliare, che la prescrizione deve essere effettuata da medici specialisti operanti in strutture ospedaliere ma anche dal medico di medicina generale.
«Il Servizio sanitario regionale assumerà a proprio carico la spesa relativa all’erogazione dei cannabinoidi per le condizioni patologiche individuate e solo quando il trattamento sia ritenuto dal medico indispensabile» ha aggiunto l’assessore. Infine, la fornitura avverrà direttamente da parte delle farmacie ospedaliere delle Aziende sanitarie locali e ospedaliere; se sono sprovviste del servizio di farmacia ospedaliera, possono reperire i farmaci cannabinoidi anche in una farmacia aperta al pubblico.
R.E.B.