Gaglianico, il presidente Bifernino al contrattacco dopo il caso mazzette
La sanzione, una multa di 500 euro, è stata dimezzata dalla Corte Sportiva d'Appello, ma la questione delle presunte mazzette all'arbitro è stata "destituita di fondamento"
La società sportiva Apd Us Gaglianico, nella persona del presidente Giuseppe Bifernino (in foto), dopo il caso di presunte mazzette all'arbitro, come si leggeva dal referto di quest'ultimo a fine gara e nel seguente comunicato del Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta, attraverso un comunicato stampa, passa al contrattacco. Si legge di seguito: "La Corte Sportiva d'Appello territoriale ha dimezzato la sanzione comminata dal Giudice Sportivo in riferimento alla gara Gaglianico - Valle Elvo disputata data 20.09.2023, valida per la coppa Piemonte e Valle D'Aosta di Prima Categoria - girone 6, in relazione all'unica contestata violazione consistente nell'accesso non autorizzato all'area riservata degli spogliatoi da parte di soggetto privo, in quel momento, di credenziali.
La sanzione ammonta ad euro 250.
La decisione di primo e secondo grado non hanno minimamente riguardato l'asserita questione lamentata dall'arbitro, peraltro destituita di fondamento, di cui ai locali articoli giornalistici. La società si riserva ogni più ampia tutela in sede giudiziaria nei riguardi dei giornalisti che hanno dato ampia diffusione di una notizia non veritiera riportata a caratteri cubitali sui quotidiani, in cui si parlava di 'mazzette promesse all'arbitro'.
Analoga tutela la società si riserva di coltivarla in ambito giudiziario nei confronti di tutti i responsabili che hanno comunicato o diffuso analoga accusa, del tutto destituita di fondamento. Per tale motivo, tale comunicato stampa è stato redatto congiuntamento con l'avvocato Enrico Scolari del Foro di Ivrea al quale verranno affidate le iniziative volte alla tutela dell'immagine della Società".
Il ricorso del Gaglianico e la decisione della Corte Sportiva d'Appello
Ecco di seguito il ricorso apparso sul comunicato ufficiale n. 23 del Comitato Regionale Piemonete Valle D'Aosta e la successiva decisione:
Ricorso della Società APD US GAGLIANICO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 19 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta del 21.9.2023 in riferimento alla gara GAGLIANICO – VALLE ELVO in data 20.9.2023 valida per la Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Prima Categoria – girone 6
La reclamante impugna il provvedimento del G.S. con il quale è stata inflitta alla società la ammenda di euro 500. Lamenta la ricorrente l’insussistenza del fatto contestato limitandosi a fornire la propria versione dei fatti che però non consente di superare il rapporto di gara. In ogni caso, la questione non attiene al contenuto della conversazione intercorsa fra il soggetto qualificatosi come Presidente della reclamante e il direttore di gara (sul punto si rimanda al provvedimento del G.S.), ma se tale soggetto fosse autorizzato o meno ad accedere all’area riservata.
Gli atti di gara non consentono di ritenere che il soggetto in questione lo fosse e pertanto la società è stata correttamente sanzionata ancorché eccessivamente rispetto all’entità della infrazione.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d'Appello in parziale riforma del provvedimento impugnato riduce ad Euro 250,00 di ammenda la sanzione inflitta alla società APD USD GAGLIANICO. Dispone la restituzione della tassa di reclamo ove versata.